martedì 1 aprile 2008

La governance duale (parte prima)


Il modello di corporate governance introdotto dalla riforma delle società del 2003 chiamato “modello dualistico”, di tradizione tedesca, si caratterizza per l’abolizione del collegio sindacale e l’individuazione di due nuovi organi, che si affiancano a quello deputato per il controllo contabile: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza. Come anche espresso nella relazione alla riforma, questo modello realizza una “dissociazione tra proprietà, dei soci, e potere, degli organi sociali”, in quanto molti poteri che nel modello tradizionale spettavano all’assemblea, ora sono attribuiti al consiglio di sorveglianza, il quale ha anche alcune funzioni del collegio sindacale e di indirizzo strategico, originariamente in capo al consiglio di amministrazione.
L’articolo 2409octies afferma che il modello dualistico è adottabile dalle società, solo se presente il riferimento nello statuto societario.


Il consiglio di gestione


Disciplinato dall’articolo 2409novies, “compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”[1]
Il consiglio di gestione è formato da un numero di componenti non inferiore a due. I primi sono nominati dall’atto costitutivo, successivamente la nomina spetta al consiglio di sorveglianza, che ne decreta anche il numero, fermo restando i limiti presenti nello statuto, e il compenso, salvo che lo stesso statuto riservi questo compito all’assemblea dei soci. E’naturale che i componenti del consiglio di gestione non possano essere nominati anche nel consiglio di sorveglianza. Essi restano in carica per non più di tre esercizi, ma possono essere rieletti. Qualora durante il mandato venisse meno uno o più componenti, il consiglio di sorveglianza deve senza indugio nominarne di nuovo[2].
Per quanto concerne l’azione sociale di responsabilità, sono valide le norme relative al sistema tradizionale, ma è previsto che tale azione possa essere esercitata anche dal consiglio di sorveglianza (art.2409decies). Per tutto ciò non previsto espressamente da queste norme, l’articolo 2409undecies rimanda alle norme concernenti il consiglio d’amministrazione del sistema italiano (artt.2380 e seguenti).


[1] Funzione coincidente con quella principale del consiglio d’amministrazione del modello tradizionale.
[2] Non trova applicazione il meccanismo della Cooptazione

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