lunedì 7 aprile 2008

Il sistema duale (parte seconda): il consiglio di sorveglianza


E’ l’organo peculiare di questo modello, ha funzioni miste,”fungendo da trait d’union ( o meglio trait de separation) tra l’assemblea e l’organo gestorio”[1]: a supporto di questa affermazione nella relazione alla riforma del 2003 si legge “misto di gestione e controllo”. La nomina di quest’organo avviene per la prima volta attraverso l’atto costitutivo e successivamente tale potere spetta all’assemblea che ne individua anche il presidente. I componenti possono essere soci o non soci, non devono essere inferiori a tre, ma per le società quotate è prevista inderogabilmente la presenza di un componente eletto dalle minoranze (art 148 Tuf).
Sono previsti requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza a un diverso grado di severità, a seconda dell’apertura al mercato della società.
Nelle società non quotate:
deve essere presente almeno un componente effettivo iscritto al registro dei revisori contabili;
non possono essere eletti i consiglieri di gestione e tutti coloro che sono legati direttamente o indirettamente alla società, in modo da compromettere la loro indipendenza (art2409duodecis);
restano valide le cause già previste dall’art. 2382 per gli amministratori (interdetto, inabilitato, fallito, etc.).
Maggior severità è richiesta nelle società quotate o con strumenti finanziari diffusi al pubblico:
rispetto dei limiti di cumulo di incarichi determinati dalla Consob;
devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità fissati dal Ministro della giustizia;
sono richiamate interamente le cause di ineleggibilità dei sindaci (art.148 Tuf);
sono ineleggibili il coniuge, i parenti e affini fino al quarto grado degli amministratori;
ulteriori requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza fissati da statuto.
A tutela della loro indipendenza, la retribuzione annuale deve essere predeterminata, invariabile durante il mandato e fissata da assemblea o statuto.
I consiglieri di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, ma sono liberamente revocabili anche senza giusta causa, salvo il voto favorevole di un quinto dei soci e il diritto al risarcimento del danno.
Competenze e funzionamento del consiglio di sorveglianza
Il consiglio di sorveglianza, innanzitutto, esercita il controllo sull’amministrazione che nel sistema tradizionale spetta al collegio sindacale, pertanto gli sono riconosciuti gli stessi poteri e diritti di informazione.
POTERI.
I suoi componenti devono assistere alle assemblee degli azionisti e possono assistere alle riunioni del consiglio di gestione. art.2409terdecies).[2] Inoltre, come il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza:
Può convocare l’assemblea in caso di eventi censurabile gravi e urgenti;
Deve sostituirsi agli amministratori in caso di ritardo di adempimenti legali ( esempio: mancata esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge);
È destinatario delle denunce dei soci;
“riferisce per iscritto (…) all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati”;
documentare l’attività svolta in un apposito libro.[3]
FUNZIONI DI INDIRIZZO
a. Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e determina il loro compenso (se non previsto da statuto o assemblea);
b. Approva il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato[4];
c. Promuove l’esercizio dell’azione di responsabilità verso i membri del consiglio di gestione;
d. Se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società, predisposti dal consiglio di gestione.
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Il presidente è eletto dall’assemblea e i suoi poteri sono fissati dallo statuto. Il consiglio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni, anche con mezzi di comunicazione se permessi dallo statuto (rimando all’art 2404). Come previsto anche per il collegio sindacale, nelle società quotate, il consiglio si deve riunire ogni volta che un componente ne faccia richiesta al presidente indicandone l’ordine del giorno (art 151bis Tuf). Sono previsti due ordini di requisiti per la validità di una delibera:
-quorum costitutivo, presenza della maggioranza dei consiglieri;[5]
-quorum per l’approvazione, voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la validità delle delibere del consiglio si applicano le norme previste dall’art.2388, richiamato anche nell’art 2409quaterdecies.
RESPONSABILITA’
Nell’adempimento delle loro funzioni viene richiesta la diligenza necessaria per la natura dell’incarico[6]. Tutti i componenti sono responsabili in solido con i componenti del consiglio di gestione per i fatti e omissioni di questi quando il danno si sarebbe potuto evitare se avessero vigilato diligentemente.


[1] Diritto delle società,di Di Sabato,Giuffrè ed.
[2] Nelle società quotate è obbligatoria la presenza di almeno un consigliere di sorveglianza a ogni riunione del consiglio di gestione.
[3] Campobasso fa notare come l’esistenza di un diritto di ispezione è contestata nelle società non quotate a causa del mancato richiama all’art2403bis 1°co. Più convincente la tesi secondo cui tale diritto è corollario necessario all’espletamento della sua funzione di sorveglianza.
[4] “Norma invero assai strana,posto che è opinione pacifica (…) che questi documento non vada approvato” F. Di Sabato.
[5] L’assenza ingiustificata può costituire giusta causa di revoca ( Niccolini)
[6] Di Sabato nota come non si faccia menzione del principio di professionalità presente nell’art 2407 riguardante il collegio sindacale.

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