giovedì 23 dicembre 2010

La lettera di credito

Garanzia scritta da parte di una banca che si impegna a versare un determinato importo al beneficiario e venditore, per conto dell'acquirente, a patto che il beneficiario consegni i documenti conformi al credito entro i termini pattuiti.
Il credito documentario serve a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pagamento e di credito di una fornitura di merci, segnatamente nell'ambito commerciale. L'esecuzione prevede il coinvolgimento di una o più banche. La banca che apre il credito, la quale agisce su richiesta e in conformità alle istruzioni dell'acquirente (committente), deve effettuare il pagamento al venditore (beneficiario) o al suo ordine, oppure pagare, accettare o negoziare la cambiale tratta dal beneficiario contro consegna dei documenti comprovanti che la merce acquistata è stata spedita. Oppure ancora può autorizzare un'altra banca ad effettuare tali pagamenti od operazioni su cambiali a patto che, ovviamente, le condizioni del credito documentario siano soddisfatte.
Gli ordini di apertura, conferma o avviso di un credito documentario devono descrivere con assoluta precisione i documenti prescritti. Questi possono essere costituiti da documenti comprovanti la spedizione o la ricezione a bordo delle merci (polizze di carico), da documenti assicurativi, da fatture, da attestati consolari, da certificati di origine, da certificati di peso e di qualità.
Il credito documentario può essere revocabile o irrevocabile. In assenza di istruzioni specifiche è irrevocabile. Le modalità che regolano i crediti documentari sono fissate nelle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (NUU), pubblicate dalla Camera di commercio internazionale di Parigi.
 Credito documentario back to back (back-to-back documentary credit)

Riferito a un credito documentario che viene acceso a favore di un altro beneficiario sulla base di un credito documentario esistente non trasferibile (credito documentario di base). Viene utilizzato soprattutto nelle transazioni intermedie, se il credito documentario di base non può essere reso trasferibile e/o le condizioni dei due crediti documentari non coincidono.
 Credito documentario irrevocabile (irrevocable letter of credit)

Accreditivo che non può essere modificato o annullato senza previo consenso delle parti interessate. Il credito documentario irrevocabile rappresenta la norma nel commercio internazionale e garantisce al venditore che la banca emittente effettui il pagamento dietro presentazione nei termini utili dei documenti conformi al credito documentario. Qualora il versamento avvenga attraverso una banca corrispondente, la banca emittente ha la facoltà di chiedere a quest'ultima, su richiesta del cliente, non solo di notificare il credito documentario irrevocabile ma anche di confermarlo. In questo modo, la banca corrispondente si assume l'obbligo dell'esecuzione del pagamento nel luogo del beneficiario, dietro presentazione dei documenti prescritti (credito confermato).
 Credito documentario revocabile (revocable letter of credit)

Credito documentario che può essere modificato o annullato in qualsiasi momento. A causa dello scarso livello di sicurezza il credito documentario revocabile viene utilizzato raramente.
 Credito documentario trasferibile (transferable letter of credit)

Credito documentario in cui il beneficiario può incaricare la banca esplicitamente abilitata nel contratto a rendere disponibile la totalità o una parte del credito documentario a favore di uno o più beneficiari.
www.ubs.com

venerdì 17 dicembre 2010

Anticipi su fatture, salvo buon fine di effetti e sconto di effetti : le operazioni di finanziamento a breve termine delle imprese


Le operazioni di finanziamento che le banche compiono per dare in prestito a imprese e famiglie i capitali raccolti con depositi e C/C sono le seguenti:
1. Sconto di effetti
2. Salvo buon fine (Sbf) di effetti e Ricevute Bancarie (Ri.Ba.)
3. Anticipo su fatture
4. Aperture di credito in C/C (meglio conosciute come scoperti di conto)
5. Mutui
Queste diverse forme di prestito coprono tutte le esigenze e finalità di finanziamento, sia avendo riguardo alle necessità tipiche di un’azienda, sia con riferimento ai bisogni delle famiglie.
Vediamo le caratteristiche principali di ogni singola operazione di credito bancario.
1. Sconto di effetti
Attraverso lo sconto di effetti - pagherò e tratte (accettate e non accettate) - il creditore/beneficiario ha la possibilità di ricevere subito l’importo delle cambiali, senza aspettare la loro scadenza (tecnicamente si dice “smobilizzo del credito”), mediante il trasferimento alla Banca delle cambiali stesse ed accredito in C/C di una somma pari al valore facciale degli effetti detratto lo “sconto”, cioè un importo, calcolato appunto con la formula dello sconto, che tiene conto del valore del capitale, del tasso e del tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la scadenza. La Banca diviene il nuovo beneficiario delle cambiali, che entrano quindi nel suo portafoglio. Alla scadenza sarà la Banca a provvedere all’incasso degli effetti, che tratterrà come rimborso del prestito concesso al cliente affidato. E’ importante evidenziare che la cessione delle cambiali avviene salvo buon fine (s.b.f.), per cui in caso di mancato pagamento dei titoli, la Banca potrà sempre rivalersi sul cedente allo sconto. Il fido concesso per queste operazioni di sconto prende tecnicamente il nome di “castelletto” bancario e questa forma di finanziamento è adatta soprattutto agli operatori commerciali che hanno necessità di liquidare, prima della normale scadenza, i crediti derivanti dalla loro attività economica.
2. Salvo buon fine di effetti e Ricevute Bancarie (Ri.Ba.)
Diverso dallo sconto è il finanziamento mediante cessione Sbf di effetti o Ri.Ba., anche se spesso le due operazioni vengono confuse fra di loro. In realtà il Sbf non è uno sconto, bensì un incasso di effetti, da non confondere con la cessione di cambiali al “dopo incasso”, che non è un prestito, ma un semplice servizio offerto dalla Banca. Nel caso del Sbf il cliente che è stato affidato (con un “castelletto Sbf”) riceve, in conseguenza del trasferimento di effetti alla Banca, l’intero valore nominale dei titoli, detratte le sole commissioni d’incasso, d’importo contenuto. La somma corrispondente viene accreditata sul C/C del cedente e la Banca provvederà alla scadenza ad incassare le cambiali di cui è divenuta beneficiaria, come nel caso dello sconto. L’importo dell’anticipo al cedente affidato è però accreditato in C/C con una valuta (cioè il giorno da cui partono gli interessi) di qualche giorno successiva alla scadenza media delle cambiali trasferite. In questo modo, nel momento in cui il correntista preleva la somma per le sue necessità, si determina uno “scoperto di valuta” sul suo conto e la conseguente maturazione di interessi a debito. Questi ultimi costituiscono appunto l’interesse (il costo per l’affidato) dell’operazione di Salvo buon fine. Interessante è la circostanza che il Sbf può essere concesso non solo dietro cessione di titoli cambiari, ma anche di Ricevute Bancarie (c.d. Ri.Ba.). Esse, molto utilizzate nelle transazioni commerciali, non sono altro che semplici documenti dai quali risulta la somma che il debitore deve al creditore, il riferimento alla fattura, nonché gli estremi delle parti della compravendita. Con lo sviluppo della telematica, le Ri.Ba. sono ormai, di fatto, dematerializzate (cioè sono semplici flussi d’informazioni senza consistenza cartacea).
3. Anticipo su fatture
Attraverso questa modalità di finanziamento gli imprenditori (cui è necessariamente rivolta l’operazione) possono ottenere immediatamente dalla Banca il 70% ca. dell’imponibile delle fatture emesse. L’anticipo su fatture è dunque un importante strumento per liquidare i crediti commerciali scaturenti dall’esercizio di un’attività economica e riguarda commercianti ed artigiani che hanno incassi a tot giorni dal ricevimento fattura, cioè coloro che concedono ai propri clienti pagamenti cosiddetti “a respiro”.
Fonte Pilllole di tecnica bancaria

venerdì 10 dicembre 2010

I fiori all'occhiello dell'Italia: Amplifon


Amplifon, quotato al Mercato Telematico Azionario della Borsa Italiana, è il gruppo leader mondiale nel settore della distribuzione ed applicazione personalizzata di apparecchi acustici, nato agli inizi degli anni '50 per iniziativa di Charles Holland. La società, con sede a Milano, è ora presente in 13 diversi paesi con il marchio Amplifon o con quelli delle società acquisite a partire dagli anni '90.
Il core business risiede nella distribuzione di sistemi uditivi (apparecchi acustici) e nel loro adattamento e personalizzazione alle esigenze dei pazienti ipoacusici, attività che rappresentano il 98% del fatturato consolidato; la restante percentuale del business é invece rappresentata dallo sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature biomedicali, è attività attualmente in dismissione. Il gruppo può contare su una rete di distribuzione di oltre 3.000 punti vendita specializzati, 3.500 centri autorizzati, 2.000 negozi affiliati e oltre 3.500 audioprotesisti.
Oltre all'Italia, dove detiene il 43% di mercato, il Gruppo è attualmente presente in Francia, Olanda, Germania, Portogallo, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Egitto, Ungheria e Belgio.
Negli ultimi anni il Gruppo Amplifon ha avviato un processo di internazionalizzazione che, mediante acquisizioni di aziende leader, ha permesso di entrare sui principali mercati europei e su quello americano. Grazie anche alle acquisizioni, il fatturato consolidato ha registrato negli ultimi nove anni un CAGR del 17%, mentre il margine operativo lordo è cresciuto con un CAGR del 28%.
La strategia di Amplifon per i prossimi anni è quella di consolidare la leadership di mercato a livello mondiale attraverso una solida crescita organica e un’aggressiva crescita per linee esterne. La crescita per linee esterne consisterà nella prosecuzione del processo di internazionalizzazione su mercati che presentano interessanti opportunità di sviluppo.
www.amplifon.it

mercoledì 1 dicembre 2010

L'angolo delle buone notizie - Dicembre 2010 : Lo spesometro


"Così, dal 2011 oltre al redditometro, anche lo spesometro controllerà in automatico la capacità contributiva degli italiani alla ricerca di furbetti e furboni. Lo spesometro altro non è che un sistema informatico che consente al fisco di controllare le spese effettuate dai singoli cittadini e attivare gli accertamenti fiscali sui potenziali evasori.[...]

Dal primo gennaio 2011, infatti, tutti i soggetti Iva, da commercianti ad ogni genere di operatore commerciale che può ritrovarsi a vendere beni e servizi dal costo pari o superiore ai 3.000 euro, avranno l’obbligo di richiedere all’acquirente il codice fiscale per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate. Ciò che dovrà essere comunicato non solo fatture ma ogni documento collegato ad operazioni economiche effettuate, anche semplici scontrini e ricevute fiscali"

Fonte:http://www.businessonline.it/news/11864/Spesometro-come-funziona.html