giovedì 23 dicembre 2010

La lettera di credito

Garanzia scritta da parte di una banca che si impegna a versare un determinato importo al beneficiario e venditore, per conto dell'acquirente, a patto che il beneficiario consegni i documenti conformi al credito entro i termini pattuiti.
Il credito documentario serve a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pagamento e di credito di una fornitura di merci, segnatamente nell'ambito commerciale. L'esecuzione prevede il coinvolgimento di una o più banche. La banca che apre il credito, la quale agisce su richiesta e in conformità alle istruzioni dell'acquirente (committente), deve effettuare il pagamento al venditore (beneficiario) o al suo ordine, oppure pagare, accettare o negoziare la cambiale tratta dal beneficiario contro consegna dei documenti comprovanti che la merce acquistata è stata spedita. Oppure ancora può autorizzare un'altra banca ad effettuare tali pagamenti od operazioni su cambiali a patto che, ovviamente, le condizioni del credito documentario siano soddisfatte.
Gli ordini di apertura, conferma o avviso di un credito documentario devono descrivere con assoluta precisione i documenti prescritti. Questi possono essere costituiti da documenti comprovanti la spedizione o la ricezione a bordo delle merci (polizze di carico), da documenti assicurativi, da fatture, da attestati consolari, da certificati di origine, da certificati di peso e di qualità.
Il credito documentario può essere revocabile o irrevocabile. In assenza di istruzioni specifiche è irrevocabile. Le modalità che regolano i crediti documentari sono fissate nelle «Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari» (NUU), pubblicate dalla Camera di commercio internazionale di Parigi.
 Credito documentario back to back (back-to-back documentary credit)

Riferito a un credito documentario che viene acceso a favore di un altro beneficiario sulla base di un credito documentario esistente non trasferibile (credito documentario di base). Viene utilizzato soprattutto nelle transazioni intermedie, se il credito documentario di base non può essere reso trasferibile e/o le condizioni dei due crediti documentari non coincidono.
 Credito documentario irrevocabile (irrevocable letter of credit)

Accreditivo che non può essere modificato o annullato senza previo consenso delle parti interessate. Il credito documentario irrevocabile rappresenta la norma nel commercio internazionale e garantisce al venditore che la banca emittente effettui il pagamento dietro presentazione nei termini utili dei documenti conformi al credito documentario. Qualora il versamento avvenga attraverso una banca corrispondente, la banca emittente ha la facoltà di chiedere a quest'ultima, su richiesta del cliente, non solo di notificare il credito documentario irrevocabile ma anche di confermarlo. In questo modo, la banca corrispondente si assume l'obbligo dell'esecuzione del pagamento nel luogo del beneficiario, dietro presentazione dei documenti prescritti (credito confermato).
 Credito documentario revocabile (revocable letter of credit)

Credito documentario che può essere modificato o annullato in qualsiasi momento. A causa dello scarso livello di sicurezza il credito documentario revocabile viene utilizzato raramente.
 Credito documentario trasferibile (transferable letter of credit)

Credito documentario in cui il beneficiario può incaricare la banca esplicitamente abilitata nel contratto a rendere disponibile la totalità o una parte del credito documentario a favore di uno o più beneficiari.
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